Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC)
La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata approvata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU). Essa garantisce i diritti dei bambini e dei giovani minori di 18 anni. In base alla Convenzione, tutti i provvedimenti che interessano l’infanzia devono tenere in considerazione in primo luogo il bene del bambino.
La Convenzione contiene
- un divieto di discriminazione
- il diritto del bambino a un’identità
- disposizioni sulla separazione dai genitori e sullo spostamento illecito di bambini all’estero
- la protezione dallo sfruttamento sessuale e dal traffico di minori
- le classiche libertà fondamentali e il diritto a un processo, come pure i diritti economici, sociali e culturali.
Il Protocollo facoltativo riguardante la partecipazione di bambini a conflitti armati è volto a tutelare i bambini e i giovani in conflitti armati aumentando l’età minima prevista nella CRC per il reclutamento volontario e obbligatorio.
Il Protocollo facoltativo riguardante la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia rafforza la tutela dei bambini di fronte allo sfruttamento sessuale.
Il Comitato per i diritti del fanciullo sorveglia l’applicazione della Convenzione. Gli Stati membri devono presentare regolarmente un rapporto. I due Protocolli prevedono pure la redazione di un rapporto quale meccanismo di vigilanza.
La Convenzione è stata ratificata da 193 Stati. La Svizzera vi ha aderito il 24.02.1997. Il Protocollo facoltativo sui bambini soldato è entrato in vigore in Svizzera il 26.07.2002, quello concernente il traffico di minori il 19.10.2006.
(Fonte: www.eda.admin.ch)